Vista la difficoltà di reperire nel nuovo sito del Comune il regolamento, e la fruizione da dispositivi mobili ripubblichiamo il documento.
Regolamento comunale per l’organizzazione ed il funzio- namento degli organi colle- giali
Approvato con atto CC n. 4 del 23/01/1992 Modificato con atto CC n. 73 del 16/06/1995 Modificato con atto CC n. 65 del 30/06/2001 Modificato con atto CC n. 66 del 02/07/2001 Modificato con atto CC n. 31 del 29/04/2005 Modificato con atto CC n. 90 del 25/11/2005 Modificato con atto CC n. 11 del 27/02/2010 Modificato con atto CC n. 27 del 11/10/2013 Modificato con atto CC n. 46 del 26/09/2014 Modificato con atto CC n. 20 del 07/04/2022
Regolamento comunale per l’organizzazione ed il funzionamento degli organi collegiali.
Capo I° Disposizioni preliminari
Art. 1
Oggetto del Regolamento
- Il presente regolamento disciplina le procedure da osservarsi nelle discussioni e nelle deliberazioni degli organi collegiali, per assicurare un ordinato e regolare svolgimento delle adunanze ed il pieno e responsabile esercizio, da parte dei singoli, delle proprie attribuzioni, nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs 267/2000.
- Una copia del Regolamento e dello Statuto, deve essere inviata dal Sindaco ai Consiglieri neoeletti, in occasione della notifica della elezione. Il Presidente del Consiglio Comunale invierà una copia dello Statuto e del Regolamento ai Consiglieri surroganti.
Art. 1bis Interpretazione del Regolamento
- Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali durante una seduta consiliare, relativamente all’interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all’odg, sono sottoposte oralmente, e subito dopo per iscritto, al Presidente. Quest’ultimo sospende la seduta e riunisce il Sindaco, i Capigruppo presenti in aula ed il Segretario Generale, per esaminare le eccezioni sollevate. Se la soluzione non dovesse risultare immediatamente possibile, il Presidente, dopo breve interruzione, riprende i lavori del Consiglio, e sentiti gli interventi dei capigruppo e del Sindaco, decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
- L’interpretazione della norma ha validità per tutta la durata del mandato amministrativo del Consiglio comunale, salvo il caso di successivo intervento normativo da parte dei soggetti competenti per materia.
Capo II Organizzazione e funzionamento
del Consiglio comunale
Art. 2
Entrata in carica dei consiglieri
- All’atto della proclamazione i candidati eletti consiglieri comunali entrano immediatamente in carica.
- Il Consiglio comunale assumerà la pienezza dei propri poteri e delle proprie funzioni immediatamente dopo la convalida degli eletti, ai sensi di legge.
Art. 3
Presidenza della prima adunanza dopo le elezioni
- La prima adunanza dopo le elezioni è presieduta dal consigliere anziano.
- E’ consigliere anziano chi abbia riportato la cifra elettorale più alta, e, a parità di voti, il maggiore di età, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco che siano divenuti consiglieri.
- Immediatamente dopo la convalida degli eletti, il Consiglio procede all’elezione del Presidente. Viene eletto il consigliere che ottiene la maggioranza dei votanti. Con lo stesso criterio viene di seguito eletto anche il Vicepresidente.
Capo III Delle convocazioni
Art. 4
Luogo delle adunanze – modalità di eventuale svolgimento in videoconferenza
- Le sedute del Consiglio comunale si tengono di regola nell’apposita sala del Palazzo Comunale. La partecipazione alle riunioni del Consiglio comunale è consentita anche in videoconferenza, consentendo che uno o più dei componenti l’Organo ed il Segretario Comunale, nonché altri eventuali dipendenti di supporto, partecipino a distanza, da luoghi diversi dalla Sede. La seduta del Consiglio comunale può essere tenuta con la suddetta modalità telematica anche completamente a distanza, cioè con tutti i membri, il Segretario Comunale e altri eventuali dipendenti di supporto presenti in luoghi diversi. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza. Le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici adottati per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza assicurano:
- la massima riservatezza possibile delle comunicazioni;
- la massima sicurezza possibile del sistema;
- la possibilità immediata a tutti i partecipanti della riunione di:
- percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, escludendo partecipazioni segrete;
- intervenire nella discussione;
- effettuare una votazione palese.
- In occasione delle sedute del Consiglio comunale sono esposte all’esterno del Palazzo Comunale le bandiere della Nazione, della Regione e la bandiera U.E., nonché il Gonfalone cittadino.
- Il Presidente o lo stesso Consiglio comunale, al fine di migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione ed amministrazione, possono individuare un diverso luogo di riunione, con esclusione di case private e locali destinati al culto, dandone notizia alla cittadinanza mediante pubblici avvisi.
- L’Ufficio del Presidente del Consiglio provvede affinché nella sala del Consiglio siano riservati tavoli speciali per la stampa e possibilmente posti separati per le Autorità e Personalità invitate ad assistere alle sedute pubbliche.
- Il Sindaco ed il Presidente del Consiglio possono individuare le forme più idonee ed originali, per divulgare alla popolazione, il contenuto degli argomenti discussi durante una seduta consiliare.
Art.4bis Forum dei cittadini
- Il Presidente sentita la Giunta, può indire dei Consigli comunali aperti, denominati Forum dei cittadini, presso la sede istituzionale o all’esterno della stessa, come stabilito dall’art. 53bis dello Statuto.
- Tali riunioni hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati, i cittadini ed i soggetti appartenenti a forze sociali, politiche e sindacali, interessati ai temi da discutere.
- Durante tali riunioni, il Presidente garantisce le prerogative dei Consiglieri, e consente altresì, alle persone fisiche citate al comma 2, di effettuare degli interventi, le cui modalità sono disciplinate in analogia con quanto stabilito dall’art.35 del presente regolamento.
- In occasione dei Consigli comunali aperti non possono essere assunti impegni di spesa a carico del Comune.
- Nel caso in cui tali riunioni del Consiglio Comunale si concludano con un voto che può avere per oggetto una mozione o un’odg, alle votazioni partecipano solo i Consiglieri Comunali.
Art. 5 Sessioni
- Le sessioni del Consiglio si distinguono in ordinarie e straordinarie.
- Le sessioni ordinarie sono quelle in cui il Consiglio è chiamato a deliberare sul Bilancio di Previsione e sul Conto Consuntivo.
- Tutte le altre sedute si svolgono in sessione straordinaria.
Art.5bis Convocazioni
- Il consiglio Comunale si riunisce nei modi e termini indicati dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
- La seduta può essere prorogata, aggiornata o sospesa per deliberazione dello stesso Consiglio.
Art. 6
Modalità delle convocazioni
- Il Consiglio comunale può essere convocato dal Presidente:
- di propria iniziativa,
- quando lo richiedano il Sindaco o un quinto dei Consiglieri, entro 10 (dieci) giorni dalla data di protocollo della domanda. Il Consiglio Comunale dovrà essere riunito entro 20 giorni dalla convocazione.
- Nell’ipotesi di cui alla lettera b) la domanda dovrà essere sottoscritta dai richiedenti e dovrà contenere l’indicazione degli argomenti di cui si chiede la trattazione e degli eventuali motivi di urgenza.
Art. 7
Data delle adunanze e ordine del giorno
- Spetta al Presidente del Consiglio fissare la data dell’adunanza e gli argomenti da trattare, salvo il caso di cui al punto b) dell’articolo precedente.
- Di norma sono elencati prima gli argomenti da trattare in seduta pubblica e per ultimi quelli riservati alla seduta segreta.
- Alle sedute del Consiglio Comunale possono partecipare, secondo le modalità puntualmente prescritte dal regolamento, anche i Presidenti dei Comitati, come verrà disciplinato dall’apposito Regolamento dei Comitati di partecipazione.
- Le interrogazioni e le interpellanze vengono inserite nell’ordine del giorno sotto un titolo apposito e trattate secondo l’ordine di presentazione. La Conferenza dei Capi gruppo ha la facoltà di proporre la trattazione delle suddette durante il giorno che precede la riunione consiliare, per una durata non superiore alle due ore (Question Time).
- All’ordine del giorno già diramato possono essere aggiunti altri argomenti, ferma restando l’osservanza delle modalità e dei termini di cui al successivo art. 9.
- L’ordine del giorno del Consiglio Comunale deve essere comunicato al difensore civico e ai Presidenti dei comitati di partecipazione; al Presidente del collegio dei revisori dei conti, nei casi in cui ci siano argomenti di sua competenza.
Art. 8
Avvisi di convocazione
- La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente.
- La trasmissione agli interessati della documentazione relativa alla convocazione di cui al precedente comma avviene con le modalità previste dal “Codice dell’Amministrazione digitale”.
- Per impossibilità a procedere con la trasmissione telematica della documentazione di cui al precedente comma, la notifica degli atti può essere effettuata presso il domicilio di ciascun consigliere.
- L’avviso deve contenere le seguenti indicazioni:
- l’organo che ha richiesto la convocazione (come disciplinato dall’ art. 6);
- il giorno, l’ora ed il luogo di convocazione, con la precisazione che si tratta di prima o di seconda convocazione;
- la menzione dell’urgenza, ove ricorra il caso;
- l’elenco degli argomenti da trattare come riportato nell’art.7 co.2
- la data e la firma del Presidente o di chi ne fa le veci.
Art. 9
Termini per la notifica degli avvisi di convocazione
- L’avviso deve essere consegnato ai Consiglieri almeno tre giorni interi non festivi prima di quello stabilito per l’adunanza.
- Nel caso di convocazione d’urgenza, basta che l’avviso sia consegnato ventiquattro ore prima, salva la facoltà del Consiglio comunale di rinviare ogni deliberazione a sedute successive.
- Anche la seconda convocazione, che è quella che succede ad una precedente resa nulla per mancanza del numero legale, o quando all’ora prevista per la chiusura della discussione non sia stata ultimata la trattazione degli argomenti iscritti all’odg come stabilito dal successivo art.51, è fatta con avvisi scritti negli stessi termini e modi indicati per la prima convocazione. Quando però gli avvisi di prima convocazione indichino anche il giorno della seconda, l’avviso per quest’ultima è rinnovato ai soli Consiglieri non intervenuti alla prima, sempre che altri argomenti non vengano aggiunti all’ordine del giorno, nel qual caso l’avviso deve essere rinnovato a tutti i Consiglieri.
Art. 10 Avvisi al pubblico
- L’elenco degli argomenti all’o.d.g deve essere pubblicato a cura del Segretario generale all’Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.
- Il Presidente del Consiglio comunale inoltre provvederà ad avvertire la cittadinanza mediante l’affissione di manifesti nelle varie località del Comune, e con l’apporto, nel rispetto della legge vigente, di vari sistemi di comunicazione disponibili ed attuabili.
Art. 11 Deposito e consultazione di atti
- Gli atti relativi ad ogni argomento iscritto all’ordine del giorno, ivi compreso lo schema di provvedimento, sono depositati presso la segreteria comunale almeno quarantotto ore prima dell’adunanza, a meno di indicazioni speciali previste nel presente Regolamento.
- I Consiglieri comunali, per l’espletamento del loro mandato, hanno accesso agli uffici del Comune, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni; possono altresì prendere visione di tutti gli atti e documenti nel rispetto di quanto stabilito dall’art.56 comma 2, dello Statuto.
- La consultazione degli atti deve avvenire in modo da non intralciare l’ordinato funzionamento degli uffici e dell’archivio comunali.
- Il consigliere può consultare atti o documenti degli uffici e dell’archivio comunale ed ottenerne copia secondo le norme contenute nell’apposito regolamento per l’accesso agli atti.
- L’ufficio della Presidenza del Consiglio comunale, al fine di agevolare la consultazione degli atti, ha la possibilità di attivare opportuni sistemi informatici.
- I Consiglieri comunali nell’utilizzazione dei dati acquisiti sono vincolati alle finalità pertinenti all’esercizio del mandato elettivo e devono rispettare il dovere di segreto.
Capo IV Dello svolgimento delle adunanze
Art. 12 Presidenza delle sedute
- Il Consiglio comunale è presieduto dal Presidente.
- In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la presidenza spetta al Vicepresidente; in caso di assenza anche di quest’ultimo, la seduta è presieduta da un consigliere, secondo la graduatoria di anzianità di cui agli artt. 13, ottavo comma, dello Statuto e 3, secondo comma, del presente regolamento.
Art. 13 Attribuzioni e poteri del Presidente
- Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio Comunale, e promuove altresì gli interventi e le iniziative più idonee per rendere effettivo e costante il rapporto del Consiglio con i cittadini e gli organismi di partecipazione.
- Il Presidente cura i rapporti del Consiglio Comunale con il Sindaco, la Giunta, i Comitati di partecipazione, le commissioni e le consulte, al fine di assicurare un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari sulle questioni sottoposte al Consiglio. Il Presidente può espletare tale funzione, con la collaborazione di un assessore, delegato dal Sindaco a svolgere tale attribuzione.
- Il Presidente esercita le funzioni di rappresentanza del Consiglio Comunale nei rapporti con gli organi del Comune e di altri Comuni ed enti pubblici, quando deve espletare le competenze che gli sono attribuite dal Consiglio.
- Il Presidente partecipa alle cerimonie organizzate dal Comune, nei casi in cui sia invitato quale rappresentante del Consiglio Comunale.
- Nelle situazioni succitate, in presenza del Gonfalone di Piove di Sacco, il Presidente o altri consiglieri possono partecipare a tali riunioni con la fascia del Sindaco.
- Il Presidente può partecipare a delle sedute di Giunta, solo se invitato dal Sindaco, per espletare le funzioni inerenti al suo ruolo.
- Il Presidente apre e chiude le adunanze del Consiglio e ne dirige i lavori, concede la facoltà di parlare, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, indice le votazioni e ne proclama il risultato, mantiene l’ordine e regola, in genere, l’attività del Consiglio, osservando e facendo osservare le norme di legge e di regolamento.
- Nell’esercizio delle sue funzioni deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dal presente regolamento.
- Il Presidente dell’adunanza, per l’esercizio delle sue attribuzioni, è investito di potere discrezionale.
- Il Presidente può, nelle sedute pubbliche del Consiglio comunale, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dalla sala consiliare, chiunque sia causa di disordine ed anche ordinarne l’arresto in osservanza del Codice Penale vigente, facendo menzione di tale ordine nel processo verbale da esibire per l’esecuzione. Ha inoltre facoltà di sospendere e di sciogliere l’adunanza, facendone redigere dal Segretario processo verbale da trasmettere al Prefetto e all’organo regionale di controllo. Analogamente disporrà per l’arresto, facendone menzione nel processo verbale, di chiunque usi violenza o minaccia o rechi oltraggio al Consiglio o ad alcuno dei suoi membri o resista agli ordini del presidente. Chi presiedesse la seduta, dopo il ritiro del Presidente, commetterebbe il reato previsto dall’art. 347 del codice penale.
- Il Presidente del Consiglio in accordo con il Sindaco, favorisce le iniziative per la formazione e l’aggiornamento dei Consiglieri comunali, tramite opportuni sistemi informatici, od organizzando dei seminari, aperti alla partecipazione di tutti gli amministratori e dei dirigenti e responsabili, da tenersi in sedi comunali, con l’intervento quali docenti anche di dirigenti del Comune, di adeguata preparazione. La scelta degli argomenti e dei docenti è effettuata dal Sindaco e dal Presidente con la Conferenza dei Capigruppo.
- In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente e in subordine dal Consigliere anziano. Quando il Presidente cessa dalla carica per dimissioni o per approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, la seduta in attesa della nomina del nuovo Presidente prosegue sotto la presidenza del Consigliere anziano.
Art.14 Il Vicepresidente
- Il Vicepresidente collabora con il Presidente nell’esercizio delle funzioni di organizzazione dei lavori del Consiglio Comunale, nei compiti di assistenza ai consiglieri ed in ogni altra attività della quale sia incaricato il Presidente.
- Nei casi di assenza, impedimento, dimissioni o mozione di sfiducia, la sostituzione del Vicepresidente avviene in analogia con quanto previsto per il Presidente, dallo statuto e dall’art.13 comma 12 del presente regolamento.
Art.14 bis – Ufficio della Presidenza del Consiglio Comunale
- L’Ufficio della Presidenza del Consiglio Comunale è istituito per garantire l’autonomia funzionale ed organizzativa del consiglio comunale, stabilita dalla legge e dallo Statuto.
- Il Presidente del Consiglio coadiuvato dal Vicepresidente ed eventualmente da un assessore, sovrintende al funzionamento dell’ufficio con funzioni atte ad assicurare il regolare funzionamento del Consiglio Comunale, oltre a favorire, con l’uso della tecnologia, la comunicazione tra la Giunta Comunale ed il Consiglio, e tutti gli altri organi a quest’ultimo collegati; l’Ufficio della Presidenza verifica lo stato dei lavori delle commissioni consiliari e al fine di favorire il coordinamento della loro attività, può invitare i presidenti delle commissioni a partecipare alla conferenza dei capigruppo su specifiche materie.
- Le funzioni organizzative ed amministrative sono espletate da un Responsabile nominato tra i dipendenti comunali in possesso di adeguati requisiti per lo svolgimento delle stesse. Il conferimento dell’incarico è disposto con provvedimento del Sindaco, su proposta del Presidente, ha durata fino alla scadenza o cessazione del Presidente in carica al momento della nomina, può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco adottato su proposta del Presidente e può essere confermato con l’elezione del nuovo Presidente.
- L’attività dell’Ufficio del presidente del Consiglio comunale deve essere finanziata da un apposito capitolo di spesa.
Art. 15 Funzioni del Segretario
- Il Segretario generale partecipa alle adunanze del Consiglio, se autorizzato dal presidente può intervenire per fornire informazioni e chiarimenti al fine di agevolare l’esame dell’argomento in discussione.
- In caso di assenza o impedimento del Segretario generale lo sostituisce il dirigente che svolge le funzioni di Vice Segretario.
Art. 16 Attribuzioni del Segretario
- Il Segretario cura la redazione dei processi verbali delle sedute siano esse pubbliche o segrete, anche mediante dipendenti allo scopo delegati, dà lettura dei processi verbali all’assemblea, concorre al regolare andamento dei lavori, secondo le disposizioni del Presidente.
Art. 17 Pubblicità e segretezza delle sedute
- Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, eccettuati i seguenti casi:
- quando il Consiglio, su proposta del Presidente o di un suo sostituto, con deliberazione motivata, stabilisca che la seduta debba essere segreta;
- quando si tratti di deliberare su questioni concernenti persone.
- quando la segretezza della seduta sia espressamente stabilita dalla legge.
Art. 18 Apertura dell’adunanza
- L’adunanza del Consiglio si apre con l’appello nominale dei consiglieri fatto dal Presidente per accertarne il numero legale.
- Se il numero legale non è raggiunto entro mezz’ora da quella fissata nell’avviso, la seduta è considerata deserta e ne è redatto verbale a cura del Segretario con l’indicazione dei nomi degli intervenuti.
- Per la convocazione dei consiglieri per la seduta di seconda convocazio ne, si osservano le disposizioni contenute nell’art. 9 del presente regolamento.
- La verifica del numero legale può altresì essere richiesta da un solo consigliere nel corso dei lavori del Consiglio.
Art. 19 Numero legale
- Il Consiglio non può deliberare, in prima convocazione, se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco ed in seconda convocazione, se non interviene almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, escluso il Sindaco.
- La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli argomenti che erano stati iscritti all’ordine del giorno della seduta precedente e non discussi per la mancanza del numero legale o per scadenza del tempo stabilito all’art. 51 .
- Quando la legge richieda particolari “quorum” di presenti o di votanti, sia in prima che in seconda convocazione, il numero legale è determinato da tali “quorum”.
- I consiglieri che dichiarino di astenersi dalla votazione vengono computati esclusivamente ai fini del quorum strutturale.
- Non vengono computati, invece, i consiglieri che escano dalla sala prima della votazione.
- Ogni consigliere che sopraggiunga dopo l’appello nominale o che abbandoni l’aula prima del termine dell’adunanza, dovrà avvisare il Presidente.
- Il Presidente, durante la seduta, non è obbligato a verificare la presenza del numero legale.7 bis Tuttavia, prima di ogni votazione deve essere accertata la presenza del numero le- gale dei consiglieri.
- Il Presidente, quando da una verifica, accerta che il numero dei Consiglieri presenti è inferiore a quello richiesto per la legalità dell’adunanza, deve sospendere momentaneamente la seduta, prima di procedere ad un nuovo ed ultimo appello.
- Se dall’appello il numero dei presenti risultasse ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli oggetti ancora rimasti da trattare ed è quindi sciolta.
- Quanto previsto dal comma 9 viene dato atto a verbale indicando il numero dei Consiglieri rimasti presenti al momento dello scioglimento.
Art. 20 Nomina degli scrutatori
- Accertato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e sceglie tra i consiglieri presenti tre scrutatori, con il compito di assisterlo nelle votazioni sia palesi sia segrete e nell’accertamento dei relativi risultati, per la proclamazione degli stessi.
- La minoranza, ove presente, ha diritto di essere rappresentata.
Art. 21
Approvazione del processo verbale della seduta precedente
- Nominati gli scrutatori, il Presidente fa dare lettura del processo verbale della seduta precedente, ovvero lo dà per letto se messo a disposizione dei Consiglieri almeno quarantotto ore prima della seduta, ed invita i consiglieri a comunicare eventuali osservazioni.
- Quando non vengano fatte osservazioni, il processo verbale si intende approvato senza votazione.
- Al termine della lettura del processo verbale saranno consentiti interventi solamente ai consiglieri che intendano proporre una rettifica o chiarire o correggere il pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale.
- Ogni eventuale rettifica deve essere sottoposta a votazione ed inserita a verbale della seduta in corso.
- Nell’ipotesi in cui sia necessaria la votazione, questa avrà luogo per alzata di mano a norma del successivo art.40/bis.
Art. 22 Comunicazioni del Presidente
- Esaurite le formalità preliminari, il Presidente fa le eventuali comunicazioni d’uso su fatti e circostanze che possano interessare il Consiglio Comunale, senza che su di esse il Consiglio sia chiamato a deliberare.
- Sulle medesime ciascun consigliere può fare brevi dichiarazioni e raccomandazioni. La durata dei singoli interventi non deve superare i tre minuti.
Art. 23 Argomenti ammessi alla trattazione
- Nessun argomento può essere sottoposto a deliberazione:
- se non risulta iscritto all’ordine del giorno della adunanza;
- se non è corredato dai pareri di cui all’art.49 del D.Lgs. 267/2000.
- Se la proposta viene modificata durante il dibattito si potrà passare alla votazione senza richiedere ulteriori pareri solo su conforme parere del Segretario.
Art. 24 Ordine di trattazione degli argomenti
- Gli argomenti posti all’ordine del giorno vengono trattati secondo l’ordine di iscrizione.
- Tuttavia, salvo il caso di cui all’art. 14, 2° comma dello Statuto, su proposta motivata del Presidente o di qualsiasi consigliere, il Consiglio può in qualunque momento decidere di modificare l’ordine della trattazione degli argomenti in discussione.
- A maggioranza dei consiglieri presenti le deliberazioni sugli argomenti sottoposti all’ordine del giorno del Consiglio sono differite ad una seduta successiva.
Art. 25 Validità delle deliberazioni
- Sono fatti salvi i quorum strutturali e funzionali in occasione dell’approvazione dello Statuto e sue modifiche e dell’elezione degli organi.
- Salvo i casi nei quali la legge prescriva un “quorum” particolare di maggioranza, nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
- I Consiglieri presenti in aula al momento del voto palese nel caso di dichiarazione di astensione non si computano nel numero dei votanti;
- Nelle votazioni a scrutinio segreto, i Consiglieri che non intendono partecipare al voto sono obbligati ad assentarsi.
- Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti nella votazione segreta.
- In caso di parità di voti la proposta s’intende non approvata, salvo il caso di nomine. In quest’ultimo caso risulta nominato il più anziano di età.
- Terminata la votazione, il Presidente, con l’assistenza dei tre scrutatori, accerta e proclama l’esito della stessa.
- Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.
- Nessuna proposta che sia stata respinta potrà essere ripresentata nella stessa seduta.
Art. 26 – Processo verbale delle adunanze
- Di ogni adunanza è redatto il processo verbale che è firmato dal Presidente e dallo stesso Segretario.
- Esso sarà approvato nei modi indicati al precedente art. 21.
- Il processo verbale deve contenere, oltre alle indicazioni di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del Consiglio e dell’adunanza, il resoconto fedele dell’andamento della seduta consiliare. A tal proposito nel verbale, gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dagli oratori nel corso delle discussioni, sono riportati integralmente, con l’apporto della tecnologia.
- Nel verbale devono essere indicati:
- il sistema di votazione adottato per ogni singolo argomento;
- il numero ed il nome degli astenuti e dei contrari;
- il numero dei consiglieri votanti;
- il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta;
- il numero delle schede bianche, delle non leggibili, delle nulle, delle contestate, ecc.;
- il nominativo degli scrutatori.
- Il verbale della seduta segreta deve essere redatto in modo da evidenziare in forma sintetica i contenuti della discussione, senza scendere in particolari che possono recare danno alle persone, salvi i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
- Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare il suo voto ed i motivi del medesimo.
Capo V Dell’ordine delle sedute
Art. 27 Disciplina dei consiglieri
- I Consiglieri devono usare un civile reciproco comportamento, con rispetto delle altrui opinioni e libertà.
- Al fine di impedire il sorgere di situazioni che possono offendere l’onorabilità di un cittadino o di un amministratore, è rigorosamente vietato ai Consiglieri, pronunciare frasi ingiuriose o diffamatorie.
- Se un consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba con il suo contegno la libertà delle discussioni e l’ordine della seduta, il Presidente lo richiama.
- Se il consigliere persiste nel suo atteggiamento, il Presidente gli infligge una nota di biasimo, da riportarsi a verbale.
- Il consigliere colpito dal provvedimento, può, tuttavia, appellarsi al Consiglio, il quale deciderà per alzata di mano sulle spiegazioni fornite. La durata dell’intervento non dovrà superare i tre minuti. In caso di accoglimento delle spiegazioni da parte del Consiglio, non si farà menzione, nel processo verbale, dell’incidente.
- Se il consigliere, nonostante la nota di biasimo, persiste ulteriormente nel suo atteggiamento, il presidente può sospendere la seduta temporaneamente, oppure allontanare l’interessato dall’aula, limitatamente all’argomento in trattazione.
- Il Presidente, dopo l’inizio dei lavori consiliari, ha la facoltà di sospendere, motivando, la seduta qualora 1/5 dei consiglieri risultassero assenti; oppure in tutti i casi in cui il comportamento dei presenti impedisca ad un consigliere di espletare al meglio le proprie funzioni.
Art. 28 Tumulto nell’aula
- Qualora sorga tumulto nell’aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi dichiara la sospensione della seduta ed abbandona il seggio, e la seduta è sospesa fino a che il Presidente non riprenda il suo posto.
- Se, ripresa la seduta, il tumulto continua, il Presidente può sospenderla nuovamente per un tempo determinato o, secondo l’opportunità, toglierla. In quest’ultimo caso il Consiglio comunale è convocato a domicilio, nelle forme stabilite dal presente regolamento.
Art. 29 Disciplina del pubblico
- Nessuna persona estranea al Consiglio od ai servizi relativi può introdursi nella parte della sala ove siedono i consiglieri se non espressamente invitata dal Presidente.
- Il pubblico assiste alle sedute, che non siano segrete, nella parte ad esso riservata.
- Esso deve mantenere un contegno corretto, stare in silenzio ed astenersi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione.
- In caso di disordini, il Presidente si atterrà a quanto previsto nel decimo comma del precedente art. 13.
- Ove non sia possibile individuare chi ha cagionato il disordine, o il pubblico non si attenga alle disposizioni, il Presidente sospenderà la seduta, a meno che il Consiglio non deliberi che questa prosegua senza la presenza del pubblico, a mente della lettera a) dell’art. 17 del presente regolamento.
Art.29bis – Partecipazione di funzionari e Dirigenti ai lavori consiliari
- Il Presidente per le esigenze della Giunta o su richiesta del Sindaco , della Giunta o di 1/5 dei consiglieri, può invitare i Dirigenti comunali o loro delegati a partecipare alla seduta consiliare, affinché possano relazionare o fornire informazioni utili al Consiglio Comunale.
- Possono altresì essere invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell’Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
Art. 30 Polizia nella sala delle adunanze
- Per il servizio di polizia nell’aula, il presidente si avvale di agenti di polizia comunale.
- Gli altri corpi di polizia possono esercitare servizio di vigilanza in aula per ordine del Presidente.
Capo VI – Della discussione sui singoli argomenti
Art. 31 Discussione delle proposte
- La discussione si svolge nel rispetto dei principi di autolimitazione del Consiglio e di economicità dei lavori consiliari.
- Il Presidente garantirà ad ogni consigliere l’esercizio dei diritti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento.
- Su ciascun argomento, la discussione è aperta con l’enunciazione, da parte del proponente, dell’oggetto della proposta. Gli assessori sono ammessi alla discussione secondo le norme contenute nel presente capo.
- Successivamente sono ammessi a parlare i consiglieri secondo l’ordine delle richieste, salvo l’opportunità di alternare per quanto possibile, gli oratori favorevoli e quelli contrari.
- Nessuno può parlare senza aver chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.
- In ogni caso ha la precedenza chi chiede la parola per mozione d’ordine o per fatto personale.
- Le proposte di deliberazioni relative a bilanci, conti consuntivi, opere pubbliche, piani regolatori generali e loro varianti e progetti di grandi infrastrutture, devono essere comunicate in copia di norma almeno 10 giorni (e non meno di 5 giorni) prima della discussione, ai Presidenti delle Commissioni permanenti, al fine di acquisirne il loro parere.
- Le succitate proposte di deliberazione, sono iscritte all’ordine del giorno del Consiglio, dopo l’espletamento di quanto previsto al comma 7.
Art. 32 Mozione d’ordine
- Per “mozione d’ordine” si intende un richiamo al Presidente all’osservanza delle norme del presente Regolamento.
- Sulla mozione d’ordine, dopo il proponente, può parlare soltanto un ora tore per gruppo.
- Il Presidente chiamerà il Consiglio comunale a decidere su tale richiamo mediante votazione per alzata di mano.
Art. 33 Fatto personale
- Si considera fatto personale l’essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri o opinioni diverse da quelle espresse.
- Chi chiede la parola per fatto personale deve indicare in cosa questo consista: ove ne ravvisi la sussistenza, il Presidente concederà la parola al richiedente.
- Se il consigliere insiste, decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.
- Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o, comunque, discuterli.
- Il consigliere che chiede la parola per fatto personale, può ottenere risposta soltanto dall’amministratore che lo ha provocato.
- Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di cinque minuti.
Art. 34 Posto degli oratori
- Gli oratori parlano dal proprio seggio rivolti verso l’assemblea o al presidente.
- Non sono ammesse discussioni in forma di dialogo fra consiglieri.
Art. 35 Diritto degli oratori – Limiti della discussione
- Quando un amministratore termina l’esposizione di un argomento iscritto all’odg, il Presidente cede la parola a coloro che hanno chiesto d’intervenire, cercando di alternare per quanto possibile, gli oratori favorevoli e quelli contrari.
- La discussione di un argomento, articolato in più parti, inizia sempre con la trattazione di ogni sua singola parte e termina con le dichiarazioni di voto sul provvedimento nel suo complesso.
- Nella trattazione di uno stesso argomento ciascun Consigliere Capogruppo ( o altro Consigliere incaricato di trattare l’argomento per il suo gruppo), può parlare due volte,la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di tre minuti e solo per rispondere brevemente all’intervento di replica del sindaco o del relatore e fare la dichiarazione di voto.
- Gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta per non più di cinque minuti.
- Il consigliere ha diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero sull’argomento in discussione, ma non deve discostarsi da esso.5bis. Il consigliere che è intervenuto nella discussione in qualità di Capogruppo (o altro Consigliere incaricato di trattare l’argomento per il suo gruppo), usufruendo dei tempi previsti nel precedente comma 3, non può usufruire dei tempi di intervento previsti per i consiglieri nel successivo comma 4.
- A nessuno è permesso di interrompere chi parli, tranne al Presidente per un richiamo al regolamento o all’argomento.
- Se il Presidente ha richiamato due volte sull’argomento in discussione un oratore che seguita a discostarsene, può togliergli la parola per il resto della discussione. Se il consigliere insiste, il Consiglio, senza discussione, decide per alzata di mano.
- Il Presidente del Consiglio può consentire la replica da parte del Sindaco o di un Assessore in qualunque momento della discussione, per non più di cinque minuti ciascuno.
- Al termine della discussione, il Sindaco e/o gli Assessori possono effettuare dei brevi interventi per le conclusioni e per precisare l’atteggiamento che viene assunto dalla Giunta in merito alle eventuali proposte presentate durante la discussione.
Art. 36 Questioni pregiudiziale e sospensiva
- Prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti, ciascun consigliere può proporre questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, o sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba rinviarsi. Il Presidente ha, tuttavia, facoltà di ammettere la questione pregiudiziale o sospensiva anche nel corso della discussione, e nei casi in cui la richiesta sia presentata da almeno tre consiglieri, previo riscontro di nuovi elementi, emersi nel corso della discussione medesima.
- In caso di concorso di più proposte di questioni pregiudiziali o di più proposte di sospensione, dopo l’illustrazione del proponente di ciascuna di esse, si svolge un’unica discussione.
- Alla discussione sono ammessi a parlare, oltre al proponente, un solo Consigliere per ciascun gruppo per non oltre cinque minuti.
- La questione pregiudiziale e quella sospensiva hanno carattere incidentale e la discussione non può proseguire se prima il Consiglio non si sia pronunciato su di esse, con votazione palese.
Art. 37 Proposte dei Consiglieri durante la discussione
- Ciascun consigliere ha diritto, durante od al termine della discussione, di fare proposte per approvare o respingere o modificare il provvedimento in esame, ovvero di formulare controproposte.
- Le proposte di cui sopra sono effettuate normalmente per iscritto, mediante ordini del giorno, mozioni, schemi di deliberazione, emendamenti. Tuttavia, possono anche essere enunciate verbalmente, nei loro termini essenziali: in tal caso sarà cura del presidente, con l’assistenza del Segretario, di puntualizzare e tradurle formalmente a verbale per sottoporle successivamente al voto del Consiglio.
- Gli ordini del giorno, gli emendamenti e le proposte ritirati dal presentatore, possono essere fatti propri da altri.
- Resta comunque ferma la necessità di acquisire, prima della definitiva approvazione, i pareri prescritti per legge.
Art. 38 Dichiarazione di inammissibilità
- Il Presidente ha facoltà di negare l’accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano formulati con frasi o termini sconvenienti o siano estranei all’oggetto della discussione o in contrasto, sia con deliberazioni già adottate dal Consiglio sull’argomento nel corso della discussione, sia con il Regolamento e lo Statuto comunali, e può rifiutarsi di metterli in votazione.
- Se il proponente insiste, il presidente consulta il Consiglio, che decide, senza discussione, per alzata di mano.
Art. 39 Chiusura della discussione
- Quando sull’argomento nessun altro consigliere chiede di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione.
- La chiusura della discussione può altresì essere richiesta da almeno tre consiglieri, nei casi in cui gli stessi ritengano che essa abbia carattere pretestuoso o dilatorio, dato che l’argomento è stato sufficientemente dibattuto, da tutti coloro che avevano facoltà d’intervenire. In tal caso, il presidente mette in votazione la proposta per al zata di mano. Se c’è opposizione, accorda prima la parola ad un oratore della maggioranza ed a uno della minoranza, per un tempo ciascuno, non superiore ai cinque minuti. E’ ammesso altresì ad intervenire solo chi non si riconoscesse nella posizione assunta dalla coalizione o dal gruppo d’appartenenza. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione la proposta.
- Una volta dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa solamente per semplici dichiarazioni di voto, e la durata del singolo intervento non potrà superare i tre minuti.
- I consiglieri, prima che si effettui la votazione possono dichiarare la loro astensione dal voto, e ove lo ritengano opportuno, possono dichiararne i motivi. La espressa motivazione è obbligatoria quando i Consiglieri siano tenuti, per legge, ad astenersi.
Art. 40 Ordine delle votazioni
- Su ogni argomento la votazione avviene nell’ordine seguente:
- la votazione sulla questione pregiudiziale;
- la votazione sulla questione di sospensione;
- emendamenti presentati dalla minoranza e successivamente quelli presentati dalla maggioranza secondo l’ordine di seguito evidenziato:
- emendamenti soppressivi;
- emendamenti modificativi;
- emendamenti aggiuntivi
- singole parti del provvedimento, quando questo si componga di varie parti o articoli e la votazione per parti separate venga richiesta da almeno tre consiglieri o dal capogruppo;
- provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.
- La sola votazione finale sul documento così definito a seguito della votazione sugli emendamenti riveste carattere deliberativo, con possibilità di far constare a verbale il proprio dissenso, anche limitato a determinate parti, da parte di ciascun consigliere o gruppo consiliare. Viene fatto salvo l’art. 23, 2° comma del presente Regolamento.
- Ogni proposta comporta distinta votazione.
- Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
- per i regolamenti il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi dissentano o presentano proposte di modifica o soppressione. Discusse e votate tali proposte, il regolamento viene posto in votazione, in forma palese nel suo complesso; per agevolare i lavori, il Presidente può chiedere copia delle proposte, prima dell’inizio dei lavori consiliari;
- Per i bilanci, avvenuta la discussione generale, dopo l’illustrazione degli emendamenti da parte del/i presentatore/i, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica dei singoli capitoli presentate dai consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in approvazione congiuntamente il bilancio e le altre determinazioni comprese nel relativo schema di deliberazione, conseguenti all’approvazione preliminare di eventuali modifiche.
Art. 40 bis – Pubblicità o segretezza delle votazioni
- I consiglieri votano a scrutinio palese per alzata di mano o per appello nominale. Se funzionante, viene privilegiato, nelle votazioni, il sistema di votazione elettronico.
- Alla votazione per alzata di mano si ricorre, in via preferenziale, quando non sia possibile l’utilizzo del sistema di votazione elettronico.
- Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova, su richiesta di un consigliere, immediatamente dopo la loro effettuazione. Se la votazione è ancora dubbia si procede per appello nominale.
- Per le sole deliberazioni concernenti persone e quelle adottate in sedu ta segreta è prescritto lo scrutinio segreto. Questa forma di votazione viene altresì usata ogni qualvolta la legge espressamente lo imponga.
- La votazione per appello nominale è obbligatoria quando:
- è richiesta da almeno tre consiglieri. In tal caso, dopo che il Presidente ha indicato il significato del SI e del NO, il Segretario fa l’appello, gli scru tatori controllano i voti e il Presidente ne proclama l’esito;
- abrogato.
- da precedenti votazioni per alzata di mano siano sorte diversità di opinioni degli scrutatori sull’esito della votazione.
- La votazione segreta è fatta a mezzo di schede o con palle bianche e nere. Il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero dei votanti, e ne riconosce e proclama l’esito. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal Segretario e sono conservate nell’archivio comunale, le altre vengono distrutte. Quando la legge, lo statuto o i regolamenti richiedano la rappresentanza della minoranza per l’assolvimento di determinati compiti senza prevedere però le modalità di nomina, si effettuerà un’unica votazione con voto limitato ad uno e proclamando eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di suffragi.6 bis. Qualora, a seguito di tale procedura, non risultasse eletto alcun esponente della minoranza, verrà proclamato eletto, in sostituzione dell’ultimo eletto a maggioranza,l’esponente della minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
- In caso di sistema di votazione elettronico, un apposito regolamento disciplinerà le modalità di funzionamento dello stesso.
Art. 41 Interventi nel corso della votazione
- Cominciata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge o del regolamento relative alla esecuzione della votazione in corso o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.
Capo VII
Delle interrogazioni, interpellanze, mozioni e o.d.g.
Art. 42 Diritto di iniziativa dei consiglieri
- Ogni Consigliere ha diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e proporre risoluzioni su argomenti che riguardano direttamente l’attività del Comune od argomenti relativi alla vita politica, sociale, economica e culturale della città, su appositi moduli forniti dall’Ufficio del Presidente del Consiglio.
- Le interrogazioni, interpellanze, odg, mozioni e risoluzioni devono essere sempre formulate per iscritto (a macchina, tramite p.c., o in stampatello) e firmate dal proponente.
- I Consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno durante una stessa seduta consiliare anche nel caso in cui i capigruppo abbiano deciso la convocazione della “Question Time” che non può avere durata superiore alle due ore. Nessun consigliere può trattare nella stessa seduta un’ulteriore interrogazione od interpellanza sino a che non sia esaurito lo svolgimento di quelle presentate dagli altri consiglieri.
- Le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e gli odg, devono essere presentate durante una seduta consiliare, se depositate almeno 72 ore prima della data di convocazione del Consiglio Comunale o della “Question Time”, presso l’Ufficio della Presidenza del Consiglio mediante una delle seguenti modalità:
- presentazione all’ufficio protocollo;
- l’utilizzo della posta elettronica certificata;
- le funzionalità previste nel sito www.comune.piovedisacco.pd.it/consigliocomunale/. 4bis.Il Presidente può ammettere altresì la presentazione anche di interrogazioni,interpellanze, mozioni e ordini del giorno qualora ritenga che incorrano particolar i motivi di urgenza.
- Lo svolgimento delle suddette seguirà il turno di presentazione e d’iscrizione.
- Nella stessa seduta ulteriori interrogazioni, interpellanze, mozioni e odg, devono essere presentate solo al termine dello svolgimento di tutte quelle inoltrate dai Consiglieri e già iscritte all’odg. Se al termine della trattazione degli argomenti iscritti all’odg, il tempo ad essi dedicato fosse scaduto, le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e gli odg rimanenti, saranno trattati nella successiva seduta consiliare o in occasione della nuova convocazione della “question time”.
- Le interrogazioni, le interpellanze non discusse durante una seduta consiliare possono altresì, su richiesta del proponente, essere iscritte all’ordine del giorno delle sedute della Commissione Consiliare permanente competente per materia, affinché l’Assessore interessato dia risposta.
- Lo svolgimento delle interrogazioni, delle interpellanze, delle mozioni e degli odg, non potrà occupare, di norma, più di un’ora per seduta.
- Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno formulati con frasi ingiuriose e sconvenienti.
Art. 43 Interrogazioni
- L’interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco, al Presidente, alla Giunta, o agli Assessori, per sapere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta o sia esatta, se sia stata presa o si intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati o, comunque, per ottenere informazioni sull’attività dell’Amministrazione comunale.
- L’interrogazione non può dar luogo a discussione, avendo carattere informativo. 2bis Il Consigliere che le rivolge deve indicare alternativamente se richiede rispostascritta od orale. In mancanza di indicazione, si intende che il Consigliere esiga risposta orale.
- Dell’interrogazione viene data pubblica lettura nel corso della seduta consiliare in cui è posta all’ordine del giorno, salvo il caso in cui l’Ufficio di Presidenza del Consiglio, comunichi al consigliere proponente, che la stessa sarà trattata in una successiva seduta consiliare.
Art.44 Interpellanza
- L’interpellanza consiste nella domanda fatta per iscritto, rivolta al Sindaco od alla Giunta, circa i motivi e gli intendimenti della sua condotta su determinati problemi. L’interpellanza non può dar luogo a discussione.
- Il Consigliere che le rivolge deve indicare alternativamente se richieda risposta scritta od orale. In mancanza di indicazione, si intende che il Consigliere esiga risposta orale.
- Dell’interpellanza viene data pubblica lettura nel corso della seduta consiliare in cui è posta all’ordine del giorno, salvo il caso in cui l’Ufficio di Presidenza del Consiglio, comunichi al consigliere proponente, che la stessa sarà trattata in una successiva seduta consiliare.
Art.45 Risposta alle interrogazioni e alle interpellanze
- Le risposte alle interrogazioni e alle interpellanze, sono poste all’ordine del giorno della prima seduta consiliare successiva qualora il Sindaco, il Presidente o la Giunta non siano in grado di fornirle immediatamente.
- Qualora il proponente non sia presente, per giustificati motivi, alla seduta in cui viene discussa la sua interrogazione /interpellanza, l’esame di quest’ultima viene rinviata alla seduta successiva.
- Le interrogazioni e le interpellanze relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi vengono svolte contemporaneamente.
- La risposta degli amministratori su ciascuna interrogazione ed interpellanza potrà dar luogo soltanto a repliche dell’interrogante od interpellante per dichiarare se sia o meno soddisfatto della risposta avuta. Il tempo concesso per tali dichiarazioni non potrà
superare i tre minuti. Nel caso in cui fossero firmate da più consiglieri il diritto di replica spetta al primo firmatario.
Art.46 – Risoluzioni
- Le Risoluzioni sono effettuate dal Sindaco, dalla Giunta e dai Consiglieri, ed hanno lo scopo di manifestare orientamenti o definire indirizzi del consiglio su specifici argomenti in trattazione.
- Le Risoluzioni sono presentate e votate durante la seduta ed impegnano il consiglio e la Giunta a comportarsi di conseguenza
- Non possono essere affrontate risoluzioni in occasione delle sessioni ordinarie.
Art. 47 – Mozioni
- La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto diretto a sollecitare od impegnare, secondo un determinato indirizzo, l’attività dell’Amministrazione comunale su un certo argomento, e può anche consistere in un giudizio sull’azione dell’Amministrazione.
Art.48 – Gli ordini del giorno
- Gli ordini del giorno consistono in considerazioni, valutazioni, impegni, etc. che il Consiglio comunale esprime su proposta di un suo componente.
- Gli odg vengono inseriti in coda alle interrogazioni, interpellanze e mozioni che devono essere trattati durante la stessa seduta consiliare o in occasione della convocazione della “question time” decisa dalla conferenza dei capigruppo.
Art.49 – Emendamenti
- Sono definiti “emendamenti” le correzioni di forma, le sostituzioni, integrazioni e modificazioni che si richiede vengano apportate alle proposte presentate.
- Il presidente ha facoltà di rifiutare l’esame degli emendamenti estranei agli argomenti in discussione. Se il consigliere insiste nella proposizione dell’emendamento il Consiglio, senza discussione, delibera sull’ammissibilità dello stesso.
- Dopo l’illustrazione dell’emendamento da parte del proponente seguono le dichiarazioni di voto, che non possono superare i cinque minuti.
- La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Si procede prima con gli emendamenti soppressivi e poi con quelli modificativi. Infine si votano gli emendamenti aggiuntivi.
- Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello principale.
- Non può essere posto in votazione un emendamento se privo dei necessari pareri previsti dalla legge.
- Gli emendamenti alle proposte di cui all’art. 31 co. 7 che necessitano di un parere tecnico devono essere presentati almeno cinque giorni prima della seduta consiliare all’Ufficio della Presidenza del Consiglio Comunale il quale provvede ad acquisire dettipareri. Gli emendamenti al bilancio devono essere presentati entro 10 giorni dalla presentazione dello stesso al Consiglio comunale
- Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.
- Il proponente di un emendamento può trasformarlo in una risoluzione ai sensi del precedente art.46.
Art. 50 – Svolgimento della discussione sulle mozioni e sugli O.d.g.
- Per la discussione delle mozioni e degli ordini del giorno si applicano le disposizioni contenute nel capo VI del presente regolamento.
- Le mozioni relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi formano oggetto di un’unica discussione.
- Quando su questioni od oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni siano state presentate anche interpellanze ed interrogazioni, si svolge, ugualmente un’unica discussione; però agli interpellanti è concesso illustrare la loro interpellanza subito dopo che i proponenti la mozione abbiano illustrato la loro proposta.
- Le mozioni o gli odg devono essere presentati per iscritto e sono posti in trattazione nella seduta consiliare immediatamente successiva a quella già convocata, salvo che, a maggioranza, il Consiglio Comunale deliberi di trattarli immediatamente.
Capo X
Della conclusione delle sedute
Art.51 – Orario di chiusura delle sedute
- L’orario di chiusura delle sedute consiliari diurne e serali è fissato, di norma, rispettivamente per le ore 15.30 e le ore 01.00.
- Ogni Consigliere ha facoltà di proporre che i lavori non oltrepassino i tempi stabiliti dal precedente comma. La proposta viene sottoposta a votazione dell’assemblea e, se approvata, giunta l’ora fissata per la chiusura della seduta ed effettuata la relazione sull’argomento in discussione, il Presidente dichiara chiusa la seduta precisando se la stessa proseguirà nel giorno già fissato nell’avviso di convocazione , o se il Consiglio sarà riconvocato in altra data per completare la trattazione dell’ordine del giorno.
Capo XI
Della decadenza e della revoca dei consiglieri
Art. 52 – Della decadenza e della revoca dei Consiglieri
- Il Consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica di Consigliere nei casi contemplati dall’art. 13, 3° comma dello Statuto. Le motivazioni che giustificano le assenze devono essere comunicate per iscritto dal Consigliere al Presidente, entro la successiva seduta consiliare. Le cause giustificative sono insindacabili.
- Le proposte di decadenza o di revoca vanno notificate ai Consiglieri interessati almeno 10 (dieci) giorni prima della seduta nel cui ordine del giorno sia inserito l’argomento e depositate presso la Segreteria Generale almeno 5 (cinque) giorni prima della seduta stessa.
Capo XII
Dei gruppi e delle commissioni consiliari
Art. 53 Dei gruppi consiliari
- La costituzione dei gruppi consiliari avviene di regola in relazione alle liste dei candidati alle quali appartengono i consiglieri eletti. Nella prima seduta consiliare, i gruppi danno notizia della loro costituzione ed indicano il relativo Capo gruppo. Le dichiarazioni vengono riportate a verbale.
- Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto, deve darne comunicazione scritta al Sindaco e al Presidente.
- Variazioni successive della denominazione del gruppo e del capogruppo dovranno essere fornite al Presidente per iscritto e comunicate dallo stesso al Consiglio Comunale, per la presa d’atto durante la prima seduta consiliare utile.
- I Consiglieri che abbiano esercitato la facoltà di recedere dal proprio gruppo consiliare e non intendano né costituire nuovi gruppi né confluire in altri gruppi, fermo restando il limite minimo di cui al comma 5, compongono il gruppo misto. Il Consigliere che entra nel gruppo misto rimane membro delle commissioni di cui era titolare, mantenendo le prerogative del Consigliere.
- Ciascun gruppo, incluso quello misto, può essere costituito da un solo consigliere; quest’ultimo svolgerà anche il ruolo di capogruppo. Il gruppo misto invece, costituito da più consiglieri, nominerà il suo capogruppo.
- L’Amministrazione riserva un locale per l’attività dei gruppi.
Art.53bis Conferenza dei Capigruppo
- Il Sindaco, il Presidente del Consiglio ed i Capigruppo sono costituiti in Conferenza permanente.
- La conferenza è regolata in analogia al Consiglio comunale ed è convocata dal Presidente, può svolgersi anche in videoconferenza con le modalità previste dal precedente articolo 4 comma 1.
- Le sedute della Conferenza dei Capigruppo non sono pubbliche. Esse sono composte dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio, dal Vicepresidente, dall’eventuale assessore che collabora con il Presidente e dai Capigruppo o delegati.
- Le riunioni della conferenza si tengono, di norma una settimana prima della data della riunione consiliare, o comunque in tutti i casi in cui sia giustificata la convocazione.
- Per il funzionamento della Conferenza non è previsto un quorum particolare di presenze per renderla valida.
- La Conferenza dei capigruppo coadiuva il presidente del consiglio nella organizzazione dei lavori delle sedute del Consiglio comunale.
Art. 54 – Delle Commissioni consiliari
- Il Consiglio comunale può nominare commissioni permanenti, temporanee o di inchiesta, e di controllo e garanzia, secondo quanto stabilito dallo Statuto.
- Le Commissioni consiliari sono costituite da 5 componenti di cui 3 in rappresentanza della maggioranza e 2 della minoranza. In casi particolari il Consiglio potrà determinare un numero diverso di componenti delle commissioni assicurando sempre il rispetto del criterio proporzionale.
- Le commissioni temporanee o di inchiesta e quelle di controllo e garanzia, sono istituite se richieste da almeno i 2/5 dei consiglieri assegnati al Comune e se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.
- I Consiglieri comunali possono partecipare a sedute di Commissioni diverse da quelle di cui fanno parte, senza diritto di voto né facoltà di intervento nella discussione.
- Ai lavori delle commissioni può partecipare, purché appartenente allo stesso gruppo, un consigliere delegato in caso di impossibilità del componente della Commissione.
- Durante le sedute delle Commissioni possono essere invitati, al fine di acquisirne il parere, i coordinatori delle Consulte e i Porta Voce dei Comitati di partecipazione.
- Il Sindaco, il Presidente del Consiglio e i membri della Giunta possono sempre partecipare alle riunioni di tutte le Commissioni, con facoltà di relazione ma senza diritto di voto.
Art. 55 Presidenza e lavori delle commissioni
- L’elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione, convocata dal Presidente del Consiglio, entro 20 giorni dalla sua nomina.
- Il Presidente del Consiglio rende nota la nomina al Consiglio Comunale, al Sindaco, al Collegio dei Revisori dei conti, al Difensore Civico, ai Presidenti dei Comitati di partecipazione e alle Consulte.
- Funge da segretario un componente della Commissione, per la redazione dei verbali dei lavori.
- Il Presidente convoca e presiede la Commissione, stabilendo la data delle riunioni e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Le convocazioni sono disposte con avviso scritto, e ove possibile con uso di strumenti informatici, contenente l’indicazione del giorno, ora e luogo ove si tiene l’adunanza e dell’ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, nel loro domicilio, almeno 3 giorni prima della data stabilita, o in caso d’urgenza, 24 ore prima della seduta interessata. Ai consiglieri componenti di ogni commissione deve essere consegnata, nel rispetto dei succitati termini, la documentazione degli argomenti che saranno di seguito trattati.
- Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti ivi compreso il Presidente. Decorsa mezz’ora da quella indicata nell’avviso di convocazione senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, Il Presidente della commissione dichiara deserta l’adunanza, rinviando gli argomenti posti all’ordine del giorno ad una successiva adunanza.
- Le sedute delle Commissioni consiliari sono pubbliche nelle forme previste per il consiglio comunale; possono svolgersi anche in videoconferenza con le modalità previste dal precedente articolo 4 comma 1.
- Esaurita la fase istruttoria, la Commissione predisporrà per ogni questione esaminata una relazione che trasmetterà al Consiglio comunale, tramite l’Ufficio della presidenza del Consiglio. Relatore sarà lo stesso Presidente della commissione. Tuttavia, ove questi lo ritenga opportuno, può nominare un apposito relatore, incaricato di riferire al Consiglio comunale.
- E’ sempre ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.
- I Presidenti delle Commissioni consiliari, hanno l’obbligo di relazionare con cadenza almeno annuale, al Consiglio comunale, l’attività delle commissioni che presiedono.Tale funzione invece deve essere espletata dal Presidente di una Commissione in tutti i casi in cui la richiesta sia inoltrata da 2 capigruppo e/o 5 consiglieri.
- Le commissioni competenti devono collaborare con le Consulte che trattano le stesse materie, e verificare le proposte formulate prima che le stesse vengano esaminate dal Consiglio comunale, prima che gli stessi vengano esaminati dalla Giunta o dal Consiglio Comunale.
Art. 56 – Valore dei lavori delle commissioni e loro poteri
- Le relazioni o i pareri delle Commissioni consiliari hanno valore consultivo/propositivo e non vincolano il Consiglio comunale nelle sue definitive determinazioni.
- Esse possono, ai fini del loro lavoro, consultare atti e documenti degli uffici e dell’archivio comunali e avvalersi, altresì, dell’opera dei funzionari comunali, nonché procedere all’audizione di rappresentanti di associazioni o di organizzazioni, enti e singoli cittadini qualora ciò sia ritenuto utile per la più completa informazione delle questioni in discussione.
- Ogni commissione permanente ha il compito di esaminare, relativamente alle materie che la riguardano, le proposte di deliberazione ed ogni altro oggetto che la Giunta o il Sindaco ritengono sottoporre alla discussione durante una seduta consiliare. Le Commissioni devono trattare le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio Comunale e gli altri argomenti loro sottoposti dalla Giunta o da tutti coloro che ne hanno facoltà nel rispetto delle leggi, dello statuto e dei regolamenti.
- Le proposte di deliberazione che una commissione deve esaminare, devono pervenire ai membri della commissione stessa almeno 5 giorni lavorativi prima della seduta del Consiglio Comunale nella quale dette proposte saranno discusse. Le commissioni devono esprimere il richiesto parere entro e non oltre il 5° giorno lavorativo e invieranno altresì la documentazione relativa al Presidente del Consiglio che potrà eventualmente riferire, durante la seduta consiliare, la relazione della commissione interessata.
- Le copie dei verbali delle riunioni delle commissioni sono trasmesse al Presidente del Consiglio, che provvederà con il Vicepresidente ed eventualmente un assessore, a promuovere l’attività di coordinamento e di diffusione delle informazioni, a tutti gli organi istituzionali collegati al Consiglio Comunale. Tale attività, ove possibile, sarà espletata con l’apporto della tecnologia.
- Il Presidente del Consiglio ed i presidenti delle commissioni consiliari permanenti concordano con il collegio dei revisori le modalità più idonee per assicurare un costante e dinamico rapporto di collaborazione dell’organo di revisione con il Consiglio Comunale.
Art. 56bis – Delle proposte approvate dalle Commissioni Consiliari
- Sulle proposte di deliberazioni per le quali le Commissioni Consiliari abbiano dato parere favorevole con votazione unanime, il Presidente del Consiglio apre la discussione soltanto ove sia fatta richiesta da almeno 1/5 dei Consiglieri o da due componenti la Commissione Consiliare.
- La discussione deve essere aperta ove le Commissioni abbiano dato parere a maggioranza e vi sia relazione di minoranza. Quando il parere è dato a maggioranza, senza relazione di minoranza, il Presidente apre la discussione se ne sia fatta richiesta, anche orale, da almeno 2 Consiglieri o da uno dei componenti delle Commissioni.
- Quando vi è la relazione di minoranza e di maggioranza, aperta la discussione prende la parola prima il relatore di minoranza e poi quello di maggioranza.
- La discussione è disciplinata dal precedente art.35.
Capo XIII
Del funzionamento e dell’organizzazione della Giunta comunale
Art. 57
Luogo delle adunanze – modalità di eventuale svolgimento in videoconferenza
- Le sedute della Giunta comunale si tengono di regola nell’apposita sala del Palazzo Comunale. La partecipazione alle riunioni della Giunta è consentita anche in videoconferenza, consentendo che uno o più dei componenti l’Organo ed il Segretario Comunale, nonché altri eventuali dipendenti di supporto, partecipino a distanza, da luoghi diversi dalla Sede. La seduta della Giunta può essere tenuta con la suddetta modalità telematica anche completamente a distanza, cioè con tutti i membri, il Segretario Comunale e altri eventuali dipendenti di supporto presenti in luoghi diversi. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza. Le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici adottati per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza assicurano:
- la massima riservatezza possibile delle comunicazioni;
- la massima sicurezza possibile del sistema;
- la possibilità immediata a tutti i partecipanti della riunione di:
- percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, escludendo partecipazioni segrete;
- intervenire nella discussione; effettuare una votazione palese.
- Tuttavia la Giunta comunale, quando ricorrano particolari motivi può individuare, con apposita deliberazione, un diverso luogo di riunione, con esclusione di case private e locali destinati al culto.
Art. 58 Convocazioni
- Il Sindaco convoca la Giunta Comunale e ne fissa l’ordine del giorno.
- La Giunta comunale si riunisce nei modi e termini indicati dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.
- La seduta può essere prorogata, aggiornata o sospesa per deliberazione della stessa Giunta.
Art. 59 Funzioni del Segretario
- Le funzioni di Segretario della Giunta comunale spettano al Segretario generale.
- In casi di assenza o impedimento lo sostituisce il funzionario che svol ge le funzioni di Vice Segretario.
- La Giunta può scegliere uno dei suoi membri a svolgere le funzioni di segretario, unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto e con l’obbligo di farne menzione nel verbale, quando il Segretario si trovi in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o quando sia direttamente interessato all’argomento in discussione.
Art. 60 Funzionamento della Giunta
- La Giunta è presieduta dal Sindaco ed in caso di assenza od impedimento, dal Vice Sindaco e successivamente dagli assessori in ordine di anzianità di età.
- Le sedute non sono pubbliche. Se ammesse dal Presidente possono parteciparvi, per il tempo strettamente necessario, persone estranee.
- Le sedute della Giunta comunale sono valide con la presenza della metà dei suoi componenti. Se il numero legale non è raggiunto entro mezz’ora da quella fissata per la riunione, il Presidente accerta il numero dei presenti e dichiara deserta la seduta.
- Le proposte di deliberazione all’ordine del giorno della Giunta devono contenere i pareri di cui all’art. 49 della D.Lgs 18/8/2000 n. 267. Se la proposta viene modificata durante il dibattito si potrà passare alla votazione senza richiedere ulteriori pareri su concorde parere del Segretario.
- Le proposte si intendono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei componenti della Giunta comunale.
- Le deliberazioni concernenti persone vengono adottate a scrutinio segreto. La votazione segreta è effettuata per mezzo di schede.
- Il processo verbale delle deliberazioni viene redatto a cura del Segretario, e firmato dallo stesso e dal Presidente.
- L’elenco delle deliberazioni adottate in ogni singola seduta viene inviato per conoscenza, al Presidente del Consiglio, ai Capi Gruppo consiliari.
- Si applicano, per quanto compatibili, le norme previste per il funzionamento del Consiglio comunale.
Art. 61
Situazione patrimoniale, redditi
- Il Sindaco e i Consiglieri comunali sono tenuti a depositare annualmente copia della propria denuncia dei redditi presso l’ufficio del Presidente del Consiglio comunale. Questi, nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza, cura la pubblicazione all’albo pretorio di un estratto da cui si evidenzi la situazione reddituale degli stessi.
- Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti della Giunta comunale, in tal caso competono al sindaco gli adempimenti di cui al comma precedente.
Capo XIV Disposizioni finali
Art. 62
Entrata in vigore del regolamento
- Il Presente regolamento, che sostituisce ed abroga ogni eventuale contraria precedente disposizione, entrerà in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione.
INDICE
CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 1 – Oggetto del Regolamento
Art. 1 bis – Interpretazione del regolamento
CAPO II – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 2 – Entrata in carica dei Consiglieri
Art. 3 –Presidenza della prima adunanza dopo le elezioni
CAPO III – DELLE CONVOCAZIONI
Art. 4 – Luogo delle adunanze Art. 4 bis – Forum dei cittadini Art. 5 – Sessioni
Art. 5 bis – Convocazioni
Art. 6 – Modalità delle convocazioni
Art. 7 – Data delle adunanze e ordine del giorno Art. 8 – Avvisi di convocazione
Art. 9 – Termini per la notifica degli avvisi di convocazione Art. 10 – Avvisi al pubblico
Art. 11 – Deposito e consultazione atti
CAPO IV – DELLO SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE
Art. 12 – Presidenza delle sedute
Art. 13 – Attribuzioni e poteri del Presidente Art. 14 – Il Vicepresidente
Art. 14 bis – Ufficio della Presidenza del Consiglio comunale Art. 15 – Funzioni del Segretario
Art. 16 – Attribuzioni del Segretario
Art. 17 – Pubblicità e segretezza delle sedute Art. 18 – Apertura dell’adunanza
Art. 19 – Numero legale
Art. 20 – Nomina degli scrutatori
Art. 21 – Approvazione del processo verbale della seduta precedente Art. 22 – Comunicazione del Presidente
Art. 23 – Argomenti ammessi alla trattazione Art. 24 – Ordine di trattazione degli argomenti Art. 25 – Validità delle deliberazioni
Art. 26 – Processo verbale delle adunanze
CAPO V – DELL’ORDINE DELLE SEDUTE
Art. 27 – Disciplina dei consiglieri Art. 28 – Tumulto nell’aula
Art. 29 – Disciplina del pubblico
Art. 29 bis – Partecipazione di funzionari e dirigenti ai lavori consiliari Art. 30 – Polizia nella sala delle adunanze
CAPO VI – DISCUSSIONE SUI SINGOLI ARGOMENTI
Art. 31 – Discussione delle proposte Art. 32 – Mozione d’ordine
Art. 33 – Fatto personale
Art. 34 – Posto degli oratori
Art. 35 – Diritto degli oratori – Limiti della discussione Art. 36 – Questione pregiudiziale e sospensiva
Art. 37 – Proposte dei consiglieri durante la discussione Art. 38 – Dichiarazione di inammissibilità
Art. 39 – Chiusura della discussione Art. 40 – Ordine delle votazioni
Art. 40 bis – Pubblicità o segretezza delle votazioni Art. 41 – Interventi nel corso della votazione
CAPO VII –DELLE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI E O.D.G.
Art. 42 – Diritto di iniziativa dei consiglieri Art. 43 – Interrogazioni
Art. 44 – Interpellanza
Art. 45 – Risposta alle interrogazioni e alle interpellanze Art. 46 – Risoluzioni
Art. 47 – Mozioni
Art. 48 – Gli ordini del giorno Art. 49 – Emendamenti
Art.50 – Svolgimento della discussione sulle mozioni e sugli o.d.g.
CAPO X – DELLA CONCLUSIONE DELLE SEDUTE
Art. 51 – Orario di chiusura delle sedute
CAPO XI – DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA DEI CONSIGLIERI
Art. 52 –Della decadenza e della revoca dei Consiglieri
CAPO XII – DEI GRUPPI E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
Art. 53 – Dei gruppi consiliari
Art. 53 bis – Conferenza dei capigruppo Art. 54 – Delle commissioni consiliari
Art. 55 – Presidenza e lavori delle commissioni
Art. 56 – Valore dei lavori delle commissioni e loro poteri
Art. 56 bis – delle proposte approvate dalle commissioni consiliari
CAPO XIII – DEL FUNZIONAMENTO E DELL’ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Art. 57 – Luogo delle adunanza Art. 58 – Convocazioni
Art. 59 – Funzioni del Segretario
Art. 60 – Funzionamento della Giunta Art. 61 – Situazione patrimoniale, redditi
CAPO XIV – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 62 – Entrata in vigore del regolamento
